Emissione della fattura

La fattura va emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Fatturazione elettronica

fino al 31 dicembre 2018

Fattura immediata: da emettersi entro le ore 24:00 del giorno di effettuazione dell’operazione

Fattura differita: da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quella di effettuazione dell’operazione (la data di emissione deve essere quella in cui la fattura viene emessa e la liquidazione iva è quella del mese di competenza – mese recedente-)

Sanzioni: non è sanzionabile l’invio effettuato con un ritardo minimo che non pregiudica la corretta liquidazione dell’imposta (CM 13/2018)

Dal 1^ gennaio 2019 al 30 giugno 2019

Fattura immediata: da emettersi entro le ore 24:00 del giorno di effettuazione dell’operazione

Fattura differita: da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (la data di emissione deve essere quella in cui la fattura viene emessa e la liquidazione iva è quella del mese di competenza – mese precedente-)

Sanzioni:

non è sanzionabile l’invio effettuato entro il termine fissato per la liquidazione periodica

Oltre il termine, ma entro il termine indicato per la liquidazione periodica del periodo successivo, la sanzione è ridotta al 20% (con riduzione pertanto dell’80%)

 

Dal 1^ luglio 2019

 

Fattura immediata: da emettersi entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione

Fattura differita: da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazioni (la data di emissione deve essere quella in cui la fattura viene emessa e la liquidazione iva è quella del mese di competenza – mese precedente-), non vale il termine dei 10 giorni di cui al precedente punto

Sanzioni:

Oltre il termine, la sanzione è piena

Fatture d’acquisto, non è prevista più la numerazione progressiva, né l’indicazione del protocollo nel registro e nella liquidazione periodica di ciascun periodo può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti relativa alle fatture pervenute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad eccezione di quelli relativi all’anno precedente)