” … Termine di presentazione e consegna delle attestazioni dei compensi erogati nell’anno 2018 e delle ritenute d’acconto effettuate e
versate:

Certificazione Unica
Il termine di presentazione (con modalità telematiche) all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica scade il 7 marzo 2019
Il termine per la consegna delle certificazioni uniche ai singoli percipienti è posticipato al 31 marzo 2019
Per cui prima vengono presentate le certificazioni (telematicamente) all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo e poi le stesse certificazioni
vengono stampate e consegnate entro il 31 marzo.
Occorre comunque preparare quanto prima i riepiloghi dei compensi erogati per ciascun percipiente insieme alla copia delle quietanze di
versamento delle ritenute controllando attentamente che i documenti cartacei corrispondano con quanto registrato in contabilità e che tutte le
ritenute siano state versate…
Infatti l’importo certificato dovrà corrispondere ed essere conforme a quanto versato e contabilizzato.

Blocco compensazioni
Si ricorda che non possono essere effettuate compensazioni di imposte erariali se esistono somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore
a 1.500 euro. E’ opportuno pertanto, prima di effettuare qualsiasi compensazione, controllare presso Equitalia o telematicamente la
insussistenza di ruoli scaduti per tali importi.

Dal 1^ febbraio al 30 aprile dovrà essere presentata telematicamente la dichiarazione IVA relativa alle operazioni del 2018
A tal fine occorre che venga predisposto quanto prima il riepilogo annuale di tutte le operazioni effettuate rilevanti o collegate all’IVA
nell’anno 2018 (operazioni per le quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge, operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli
artt.7 a 7-septies, operazioni attive e passive al netto dell’iva, operazioni intracomunitarie, operazioni effettuate con San Marino, operazioni
esenti e non imponibile, l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di oro e argento senza pagamento dell’iva in dogana, imposta
esigibile e imposta detratta…).
Occorre inoltre che vengano predisposte ed inviate anche:

  1. la copia delle liquidazioni periodiche iva con i relativi versamenti,
  2. la copia delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche inviate
  3. imponibile e relativa IVA degli acquisti e delle vendite di beni ammortizzabili,
  4. l’importo delle operazioni effettuate nei confronti di condomini, escluse le forniture di acqua, gas, energia elettrica e le operazioni
    che hanno comportato la percezione di compensi soggetti a ritenuta alla fonte.
    Per le fatture del 2018
    Riepilogando: la detrazione dell’iva sugli acquisti 2018 potrà essere esercitata (fermo restando tutti gli altri presupposti) con le modalità che
    vengono di seguito riportate:
  5. operazioni 2018, fatture pervenuta nel 2018, registrate nel 2018, detrazione 2018;
  6. operazioni 2018, fattura pervenuta nel 2018, non registrata nel 2018, dovrà essere registrata entro il termine massimo del 30
    aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018) in un apposito registro sezionale iva degli
    acquisti relativo alle fatture 2018, il cui riepilogo dovrà confluire nelle operazioni del 2018
  7. operazioni relative al 2018, fattura pervenuta nel 2019, registrata nel 2019, detraibile nel 2019. In questo caso è importante
    avere la prova della data in cui la fattura è pervenuta)
  8. operazioni 2018, fattura pervenuta nel 2019, non registrata nel 2019, dovrà essere registrata entro il termine massimo del 30
    aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019) in un apposito registro sezionale iva degli acquisti
    relativo alle fatture 2019, il cui riepilogo dovrà confluire nelle operazioni del 2019
    Fatture elettroniche
    Aggiornamento e Novità a seguito delle risposte dell’Agenzia delle Entrate.
    Relativamente al periodo che va dal 1^ gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (per i trimestrali) e 30 settembre 2019 (per i contribuenti con
    liquidazione mensile):
    Nella fattura immediata nel campo “data” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e può essere inviata senza applicazione di sanzioni entro il termine della liquidazione periodica
    Nessun cambiamento per la fattura differita: da emettersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
    (la data di emissione deve essere quella in cui la fattura viene emessa e la liquidazione iva è quella del periodo di competenza).
    Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni è stato precisato che, fermo rimanendo la non applicazione di sanzioni se l’invio viene
    effettuato entro il termine fissato per la liquidazione periodica.
    Oltre il termine ed entro il termine indicato per la liquidazione periodica del periodo successivo, la sanzione è ridotta al 20% (con
    riduzione pertanto dell’80%) limitatamente alla sanzione applicabile per tardiva fatturazione, mentre la sanzione per il tardivo
    versamento dell’iva viene applicata in misura piena e non ridotta
    Niente è cambiato quando si riceve una fattura…
    La data di ricezione coincide con la data attestata dai canali telematici utilizzati per la ricezione e a partire da tale data può essere effettuata la
    detrazione a condizione che:
    · l’imposta sia esigibile
    · ci sia il formale possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (condizione formale).
    Tuttavia nella liquidazione periodica di ciascun periodo può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti relativa alle
    fatture del periodo di competenza pervenute e annotate entro il 15 del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad
    eccezione di quelli relativi all’anno precedente)
    Nella registrazione delle fatture d’acquisto non è più prevista la numerazione progressiva e l’indicazione del protocollo nel registro.
    – Attenzione al 28 febbraio
    1^
    Esterometro entro il 28 febbraio: un altro adempimento!!!
    L’esterometro deve essere inviato telematicamente entro il 28 febbraio e dovrà riepilogare le fatture emesse e ricevute nel mese di gennaio 2019 da o nei confronti di operatori esteri.
    L’invio dei dati non è dovuto per le operazioni (importazioni o esportazioni) documentate con bolla doganale o per le sole fatture emesse se viene trasmessa facoltativamente (al momento dell’effettuazione dell’operazione) la fattura elettronica mediante il SdI
    2^
    Spesometro entro il 28 febbraio
    Invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al 4^ trimestre 2018 o al 2^ semestre 2018 (a seconda della scelta
    effettuata)
    3^
    Comunicazione liquidazione periodica Iva
    Invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva relative al 4^ trimestre 2018
    Di seguito l’elenco delle principali scadenze riferite al mese di febbraio
    scadenzarioGiorno Adempimenti
    – 15/02/2019 emissione delle fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese di gennaio ultimo giorno utile.
    – 16/02/2019 imposte sui redditi-ritenute alla fonte Versamento ultimo
    giorno slitta al 18/2.
    – 16/02/2019 IVA- contribuenti mensili-mese di gennaio 2018 (codice 6001) Versamento ultimo giorno slitta al 18/2.
    – 16/02/2019 INPS- contributi artigiani e commercianti- quarta rata Versamento ultimo giorno slitta al 18/2.
    – 16/02/2019 INPS-gestione separata sui compensi corrisposti nel mese precedente versamento ultimo giorno slitta al 18/2.
    – 25/02/2019 presentazione degli elenchi relativi alle cessioni e degli acquisti (relativamente ai dati statistici) intracomunitarie, ove ricorra l’ipotesi ultimo giorno utile prorogato al 27.
    – 28/02/2019 Comunicazione liquidazioni periodiche relativamente al 4^ trimestre 2018 invio ultimo giorno.
    – 28/02/2019 Esterometro per le operazioni relative al mese di gennaio Invio ultimo giorno.
    – 28/02/2019 Spesometro 4^ trimestre o 2^ semestre Invio ultimo giorno